ACCADDE IL 26 NOVEMBRE
Il 26 novembre 1925 entra in vigore, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277, la legge n. 2029 sulla “Regolarizzazione delle attività delle associazioni”,
“VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo 1
Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare alla Autorità di Pubblica Sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dalla Autorità predetta per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.
L’obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle Associazioni, Enti od Istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.
I contravventori sono puniti con l’arresto non inferiore a tre mesi e con l’ammenda da L. 2000 a 6000.
Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a L. 30.000, oltre l’interdizione dai Pubblici Uffici per cinque anni.
In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le Associazioni possono essere sciolte con Decreto del Prefetto.
Articolo 2
Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente art. 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Province e dei Comuni, o di Istituti sottoposti alla Legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio, ad Associazioni, enti od Istituti costituiti nel Regno, o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall’impiego o comunque licenziati.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengono, anche in qualità di semplici soci ad Associazioni, enti ed Istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della provincia in tutti gli altri casi; qualora ne siano specificatamente richiesti.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi.
Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1925
Vittorio Emanuele
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.”